(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
       della Regione Emilia-Romagna n. 222 del 30 luglio 2013) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                          Principi generali 
 
  1. La presente legge, in coerenza con le disposizioni contenute nel
Titolo V della Costituzione e in attuazione dei principi fondamentali
desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia    edilizia    (Testo    A)),    regola    nel     territorio
dell'Emilia-Romagna l'attivita' edilizia, intesa come ogni  attivita'
che produce una trasformazione del territorio, attraverso la modifica
dello stato dei suoli o dei manufatti edilizi esistenti. 
  2. Nel disciplinare l'attivita' edilizia la presente legge persegue
in modo prioritario: 
    a) l'incolumita' e la salute delle persone, con riguardo sia alla
sicurezza e  salubrita'  delle  opere  ultimate,  sia  alla  fase  di
esecuzione dei lavori; 
    b) la tutela del territorio, del paesaggio, dell'ambiente  e  del
patrimonio storico e architettonico, nonche' il  miglioramento  della
qualita' urbana ed edilizia; 
    c) l'applicazione delle normative nazionali e regionali  in  tema
di accessibilita', usabilita' e fruibilita' e di quelle riguardanti i
diritti soggettivi delle persone con disabilita'; 
    d) il risparmio energetico ed idrico e la riduzione degli impatti
delle urbanizzazioni sull'ecosistema; 
    e) l'efficacia, la celerita' e l'imparzialita'  dei  procedimenti
di autorizzazione e di controllo degli interventi edilizi; 
    f) l'unicita' del procedimento e del titolo  abilitativo  per  la
realizzazione e modifica degli impianti produttivi di beni e  servizi
e per l'esercizio delle attivita' produttive, ai  sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento
per  la  semplificazione  ed  il  riordino  della  disciplina   sullo
sportello unico per le attivita' produttive, ai  sensi  dell'articolo
38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); 
    g) la gestione telematica dei procedimenti  abilitativi  e  delle
inerenti  comunicazioni  tra  cittadino,  imprese  e  amministrazioni
pubbliche. 
  3.  La  presente  legge  riconosce  e  valorizza  la  funzione   di
certificazione e di accertamento di conformita' svolta nell'interesse
generale dai professioni abilitati nello svolgimento degli  incarichi
di progettista, direttore  dei  lavori  e  collaudatore  delle  opere
edilizie. 
  4. L'attivita' edilizia e' esercitata nel rispetto: 
    a) dei diritti pubblici e privati; 
    b) delle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali; 
    c)  delle  ulteriori  normative  di   settore,   dell'ordinamento
regionale, statale  ed  europeo  aventi  incidenza  sulla  disciplina
dell'attivita' edilizia. 
  5. Sono fatte salve le procedure e  le  modalita'  di  verifica  in
materia di sicurezza e di salute da attuarsi nei cantieri, secondo la
normativa nazionale e regionale vigente.