(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 222 del 30 luglio 2013) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi generali 1. La presente legge, in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione e in attuazione dei principi fondamentali desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), regola nel territorio dell'Emilia-Romagna l'attivita' edilizia, intesa come ogni attivita' che produce una trasformazione del territorio, attraverso la modifica dello stato dei suoli o dei manufatti edilizi esistenti. 2. Nel disciplinare l'attivita' edilizia la presente legge persegue in modo prioritario: a) l'incolumita' e la salute delle persone, con riguardo sia alla sicurezza e salubrita' delle opere ultimate, sia alla fase di esecuzione dei lavori; b) la tutela del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio storico e architettonico, nonche' il miglioramento della qualita' urbana ed edilizia; c) l'applicazione delle normative nazionali e regionali in tema di accessibilita', usabilita' e fruibilita' e di quelle riguardanti i diritti soggettivi delle persone con disabilita'; d) il risparmio energetico ed idrico e la riduzione degli impatti delle urbanizzazioni sull'ecosistema; e) l'efficacia, la celerita' e l'imparzialita' dei procedimenti di autorizzazione e di controllo degli interventi edilizi; f) l'unicita' del procedimento e del titolo abilitativo per la realizzazione e modifica degli impianti produttivi di beni e servizi e per l'esercizio delle attivita' produttive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); g) la gestione telematica dei procedimenti abilitativi e delle inerenti comunicazioni tra cittadino, imprese e amministrazioni pubbliche. 3. La presente legge riconosce e valorizza la funzione di certificazione e di accertamento di conformita' svolta nell'interesse generale dai professioni abilitati nello svolgimento degli incarichi di progettista, direttore dei lavori e collaudatore delle opere edilizie. 4. L'attivita' edilizia e' esercitata nel rispetto: a) dei diritti pubblici e privati; b) delle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali; c) delle ulteriori normative di settore, dell'ordinamento regionale, statale ed europeo aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia. 5. Sono fatte salve le procedure e le modalita' di verifica in materia di sicurezza e di salute da attuarsi nei cantieri, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.